Piano del Parco
Con Delibera di Giunta Regionale n° 618 del 13 aprile 2007, il Piano del Parco è stato pubblicato sul B.U.R.C. speciale del 31 maggio 2007; lo stesso è stato adottato in via definitiva insieme alle risultanze dell'istruttoria relativa alle osservazioni pervenute, e ne è stata proposta l'approvazione finale al Consiglio Regionale della Campania, come da normativa vigente.
Nella seduta di Consiglio Regionale del 19 gennaio 2010 è stata approvata all'unanimitą la Delibera di Giunta Regionale n° 618 del 13 aprile 2007, comprensiva degli allegati n. 1 (Relazione generale), n. 2 (Le Strategie ed i Progetti) e n. 3 (Norme Tecniche di Attuazione, come modificate dalla IV Commissione Consiliare Permanente - Pubblicate sul BURC n. 9 del 27/01/2010).
Il Piano del Parco è stato pertanto definitivamente approvato dalla Regione Campania.
RELAZIONE GENERALE
Il Piano del Parco è strumento d’attuazione delle finalità del Parco, definite all’art. 1 della L. 394/1991 come segue:
a. conservazione di specie animali o vegetali, di associazioni vegetali o forestali, di singolarità
geologiche, di formazioni paleontologiche, di comunità biologiche, di biotopi, di valori scenici e panoramici, di processi naturali, di equilibri idraulici e idrogeologici, di equilibri ecologici;
b. applicazione di metodi di gestione o di restauro ambientale idonei a realizzare una integrazione tra uomo e ambiente naturale, anche mediante la salvaguardia dei valori antropologici, archeologici, storici e architettonici e delle attività agro-silvo-pastorali e tradizionali;
c. promozione di attività di educazione, di formazione e di ricerca scientifica, anche interdisciplinare, nonché di attività ricreative compatibili;
d. difesa e ricostituzione degli equilibri idraulici e idrogeologici.
Il Piano del Parco ha l’obiettivo di:
a. orientare e coordinare le azioni dei soggetti a vario titolo operanti sul territorio, valorizzandone le sinergie e rispettandone l’autonomia decisionale, tenendo conto dei principi relativi alla pubblica partecipazione, delle dinamiche socio-economiche, sociali ed ambientali del contesto e dei possibili effetti di lungo termine delle azioni proposte;
b. esprimere una organica disciplina degli usi, delle attività e degli interventi di conservazione,
recupero, valorizzazione o trasformazione ammissibili nel territorio protetto, onde evitare che essi possano recare pregiudizio ai siti, alle risorse e ai paesaggi oggetto di tutela;
c. costituire il quadro conoscitivo e valutativo di riferimento per il sistema informativo territoriale e per i processi decisionali relativi alle scelte, di competenza dei diversi soggetti cointeressati, suscettibili d’incidere sulla qualità e la fruibilità dei siti, dei paesaggi e delle risorse oggetto di tutela.
